A partire dal 31/5/2010, data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, per gli enti che non rispettano il limite previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipo di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Anche se la norma prevede che il divieto scatti nell'anno successivo è da intendersi che sarebbe bene adeguarsi immediatamente in quanto accentuare lo splafonamento potrebbe comportare responsabilità patrimoniale. Pertanto, anche in caso di mobilità volontaria in uscita, trovandosi in una situazione di eccedenza rispetto al limite della spesa consentito, fino al 31/12/2010 non è possibile procedere in alcun modo alla sua sostituzione, anche con mobilità in entrata ancorché compensativa, in quanto la non sostituzione dà la possibilità di rientrare totalmente nel limite della spesa consentito o, perlomeno, di ridurre l'eccedenza.
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