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Fino al 30/06/2010 un Comune ha appaltato il servizio di trasporto scolastico ad una ditta che forniva: autista, mezzo, carburante e riparazione del mezzo. Tale spesa non rientrava nel famoso conto del costo del personale da trasmettere alla Corte dei Conti. Nel mese di agosto 2010 il suddetto Comune ha acquistato uno scuolabus e deve ora appaltare ad una persona, con regolare partiva iva (e che quindi emetterà fattura con iva), il servizio di sola “guida” dello stesso dando quest’ultimo, suppongo, in comodato d’uso all’autista. Questa spesa, si ritiene, non dovrebbe rientrare nel costo del personale in quanto trattasi di prestazione di servizio e la persona emetterà regolare fattura. E’ corretta l’interpretazione?

 Sì, l'interpretazione è corretta: non rientra nella spesa di personale in quanto prestazione di servizio. Attenzione però a non cadere nel tranello dell'intermediazione di manodopera.

A tal proposito si fornisce di seguito la definizione di appalto:
Definizione di appalto
(art. 1655 Codice civile)Il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (committente, appaltante) verso un corrispettivo in denaro.
Il legittimo contratto di appalto di opere e servizi e' il contratto con il quale un soggetto (appaltatore) si impegna in cambio di un corrispettivo a realizzare a proprio rischio un determinato risultato (opera o servizio), avvalendosi in piena autonomia di una propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti nell'interesse di un altro soggetto (committente, appaltante).
Requisiti
Il requisito fondamentale affinché il contratto d’appalto sia legittimo e' che l'appaltatore sia, a tutti gli effetti, un imprenditore e non un intermediario.
L'appaltatore deve avere una propria autonomia e un'organizzazione, anche strumentale, nella direzione e conduzione dei lavori.
L'art. 1 della legge 1369/60 vieta l'appalto di mere prestazioni di mano d'opera per qualunque opera o servizio.
Per appalto di mere prestazioni di mano d'opera s’intende ogni forma di appalto o subappalto nel quale l'appaltatore utilizzi capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante, anche nel caso in cui l'appaltatore corrisponda un compenso all'appaltante per l'uso di macchinari e attrezzature.
In particolare la legge vieta all'imprenditore:
- Di affidare in appalto, in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
Va sottolineato che al fine di valutare la legittimità o meno dell'appalto, il conferimento eventuale di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltatore deve comunque essere di modesta entità quantitativa e qualitativa (Cass. 13015/92).  
Occorrerebbe fare alcune valutazioni e verificare quale sarebbe la spesa prevalente se si ponessero a carico della ditta anche manutenzione, fornitura della benzina e assicurazione.
L'ispettorato del lavoro ha il compito di vigilare sul rispetto della legge 1369/1960 e attua controlli sulla liceità degli appalti,  nonché l'esecuzione di prestazioni saltuarie e occasionali, di breve durata, non rientranti nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa (art. 5, legge 1369/69)
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